Illegittima proroga sfratto

Con l’emendamento al “Decreto Milleproroghe” approvato con la L. 10/2011, il legislatore ha disposto la proroga degli sfratti per finita locazione per tutto il 2011 nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati nel decreto: reddito inferiore ai 27000 euro ed ubicazione dell’immobile in un comune ad alta densità abitativa (che costituiscono le condiciones sine quibus non), nonché la presenza nel nucleo familiare di figli fiscalmente a carico o di malati terminali,  o ancora che si tratti di conduttore (ovvero che abbia nel suo nucleo familiare un) ultrasessantacinquenne.

Per poter beneficiare della proroga, il conduttore può avvalersi della facoltà prevista dalla citata legge di autocertificare (si badi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000) la ricorrenza dei medesimi presupposti spedendo l’originale della dichiarazione alla cancelleria del Tribunale del luogo ove è ubicato l’immobile, oppure rilasciando tale dichiarazione all’ufficiale giudiziario all’atto dell’accesso; così facendo egli blocca la procedura esecutiva di rilascio, ma la stessa legge concede al locatore di contestare la sussistenza dei presupposti ostativi all’esecuzione.

Fin qui il dettato normativo appare chiaro ma, in realtà, pone gravi problemi applicativi nel caso di un eventuale abuso dello strumento dell’autocertificazione da parte dello stesso conduttore che, al fine di restare nella detenzione dell’immobile, renda dichiarazioni mendaci ─ ad es.─  in ordine alla presenza di figli fiscalmente a suo carico.

L’interrogativo che affiora in tal caso è il seguente:  come potrebbe il locatore contestare tale presupposto, venendo a conoscenza di questa eventualità prima di iniziare il giudizio e dunque prima di chiedere al Giudice dell’Esecuzione un ordine di esibizione ovvero informazioni all’Agenzia delle Entrate, onde verificare la sussistenza dei requisiti legislativamente previsti?

Certamente tale possibilità sussiste nel caso in cui il giudizio sia iniziato (ai sensi dell’art. 210 c.p.c.), ma non è plausibile nel caso in cui il locatore intenda conoscere preventivamente se promuovere o meno il giudizio, per le evidenti conseguenze sul piano della soccombenza della lite eventualmente intentata con insuccesso.

In tale ottica è chiaro che soltanto un’istanza di accesso agli atti da parte del locatore in ordine alla dichiarazione dei redditi (o modello 730 oppure CUD) dell’inquilino, presso l’Agenzia delle Entrate, potrebbe risolvere a monte il problema e consentire, questa volta in sede civile, di contestare con successo eventuali abusi di proroga illegittimamente ottenuta (ferme restando le sanzioni di carattere penale in cui incorrerebbe l’incauto conduttore che avesse dichiarato il falso per godere della proroga medesima).

Nella prassi, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate si trincera dietro un irragionevole diniego dell’accesso agli atti suindicati, ritenendo all’uopo necessaria un’autorizzazione da parte del Giudice dell’Esecuzione, dimostrandosi così poco attenta alla problematica innanzi evidenziata e decisamente proclive a risibili petizioni di principio.

All’impavido locatore, che intenda vederci chiaro sul diritto di accesso alla dichiarazione dei redditi (o documento equipollente), non resta altra strada di far valere le proprie ragioni dinanzi alla Magistratura Amministrativa, sperando in una interpretazione più critica da parte di quest’ultima della vicenda illustrata relativa al legittimo diritto di prendere visione del documento de quo.

Infatti è bene rammentare che riveste la qualifica di controinteressato nel procedimento di accesso agli atti soltanto colui che può ricevere, dall’accesso, una lesione alla propria riservatezza e non, viceversa, colui che non ha ─o non ha più─ interesse ad impedire la conoscenza della propria situazione fiscale, della cui falsa divulgazione peraltro si sia indebitamente giovato.

Sulla base di quanto sommariamente esposto è possibile chiedersi: quale lesione del diritto alla riservatezza può mai subire chi abbia deliberatamente autocertificato al pubblico ufficiale (consentendo al locatore di venire dunque a conoscenza del contenuto della dichiarazione) di avere dei figli fiscalmente a carico, dinanzi ad una richiesta dello stesso locatore che intende verificare proprio siffatta circostanza?

Praticamente nessuna.

One Response to Illegittima proroga sfratto

  1. Mr WordPress 13 gennaio 2016 at 23:09 #

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